Art. 1362
Intenzione dei contraenti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1362
Intenzione dei contraenti.
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Quando occorre interpretare il contenuto di un contratto, non bisogna fermarsi al semplice significato letterale delle singole parole utilizzate. È necessario invece ricercare l'effettiva e comune intenzione condivisa dai contraenti. A questo fine, la legge stabilisce che si deve esaminare l'intero comportamento delle parti, tenendo conto anche delle azioni e delle condotte tenute dopo la stipula del contratto stesso.
La norma mira a garantire che l'interpretazione di un accordo rispecchi ciò che le parti volevano realmente realizzare, evitando che una lettura puramente formale o letterale ne tradisca la reale volontà.
Si applica a chiunque sia parte di un contratto o a chiunque sia chiamato a interpretare e chiarire il significato delle clausole contrattuali concordate tra le parti.
Due persone stipulano una scrittura privata in cui usano un'espressione poco chiara o impropria per definire una prestazione. Per capire cosa intendessero davvero, si osserva come hanno concretamente eseguito l'accordo e come si sono comportate nei mesi successivi alla firma.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.