CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV
Art. 1367
Conservazione del contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1367