Art. 1366
Interpretazione di buona fede.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1366
Interpretazione di buona fede.
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La disposizione stabilisce una regola fondamentale per chiarire il significato degli accordi. Quando si legge o si applica un contratto, non bisogna fermarsi a interpretazioni capziose o di comodo, ma occorre attribuire alle parole il significato che persone corrette e leali gli darebbero. L'obiettivo è far prevalere un senso equilibrato e onesto dell'intesa raggiunta.
La norma mira a garantire correttezza e lealtà nella comprensione delle clausole contrattuali, tutelando l'affidamento ragionevole delle parti.
Si applica a chiunque sia parte di un contratto o a chi (come un giudice o un arbitro) sia chiamato a interpretarne le clausole.
Due persone stipulano un accordo con una frase formulata in modo ambiguo. In caso di dubbio sul significato, non si darà ragione a chi vuole sfruttare la svista per danneggiare l'altro, ma si interpreterà la frase secondo criteri di lealtà e correttezza.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.