Art. 1366 · Interpretazione di buona fede.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV

Art. 1366

1473 / 3280

Interpretazione di buona fede.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1366