CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV
Art. 1370
Interpretazione contro l'autore della clausola.
In vigore dal 19 apr 1942
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1370