CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VSez. I

Art. 1374

Integrazione del contratto.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1374

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