Art. 1375
Esecuzione di buona fede.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1375
Esecuzione di buona fede.
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Questo articolo stabilisce che le parti di un accordo non devono limitarsi a eseguire formalmente quanto pattuito, ma devono agire con lealtà. Nel dare attuazione al contratto, ciascun contraente è tenuto a comportarsi in modo corretto verso l'altro. Il rispetto della buona fede serve a garantire che l'adempimento delle prestazioni avvenga secondo principi di salvaguardia reciproca.
La norma impone un principio generale di correttezza e lealtà reciproca durante la fase di adempimento degli impegni contrattuali.
Si applica a tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che sono parti di un contratto in fase di esecuzione.
Due persone stipulano un accordo di fornitura di beni. Il fornitore e il compratore devono cooperare lealmente e gestire le consegne e i pagamenti secondo correttezza e trasparenza, attuando il contratto in modo leale.
Obbligo per le parti di eseguire il contratto secondo il canone della buona fede; il testo non specifica sanzioni espresse.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.