Art. 1372
Efficacia del contratto.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1372
Efficacia del contratto.
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L'accordo concluso vincola chi lo firma esattamente come se fosse una legge personale tra di loro. Una volta stipulato, nessuna delle due parti può tirarsi indietro o cancellarlo da sola, a meno che entrambe non siano d'accordo o non sia la legge stessa a consentirlo. Di regola, inoltre, gli impegni e le condizioni previste nel contratto non creano obblighi né effetti diretti nei confronti di persone terze ed estranee, salvi specifici casi di legge.
La norma stabilisce il principio di vincolatività del contratto per garantire certezza e stabilità agli accordi liberamente assunti, tutelando al contempo chi non vi ha partecipato.
Si applica a tutti i soggetti che stipulano un contratto (le parti) e, per delimitazione, ai terzi estranei all'accordo.
Due persone firmano un contratto con cui una vende all'altra un'automobile usata a un prezzo concordato. Il venditore non può decidere da solo di annullare la vendita il giorno dopo per tenersi l'auto, a meno che l'acquirente non sia d'accordo nel cancellare l'accordo o non vi sia un motivo stabilito dalla legge. Inoltre, tale compravendita non può imporre pagamenti o doveri a un vicino di casa che è rimasto estraneo alla trattativa.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.