Art. 1372 · Efficacia del contratto.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VSez. I

Art. 1372

1479 / 3261

Efficacia del contratto.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
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