CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo V›Sez. I
Art. 1372
1479 / 3261Efficacia del contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1372