Art. 1376
Contratto con effetti reali.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1376
Contratto con effetti reali.
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Questa norma disciplina i contratti che hanno lo scopo di trasferire la proprietà di un bene specifico o di costituire e trasferire altri diritti. La regola fondamentale è che il diritto o la proprietà si trasmettono e si acquistano immediatamente grazie al consenso delle parti. Non servono ulteriori passaggi se l'accordo è stato legittimamente manifestato tra chi partecipa al contratto.
La norma stabilisce che il passaggio della proprietà o di un altro diritto avviene direttamente al momento dell'accordo tra le parti. In questo modo si garantisce che il consenso sia sufficiente a produrre gli effetti giuridici voluti.
Si applica a chiunque stipuli un contratto per trasferire la proprietà di una cosa determinata, costituire o trasferire un diritto reale, o trasferire un altro diritto.
Due persone si accordano per la vendita di uno specifico quadro e manifestano validamente il loro consenso. Nel momento stesso in cui l'accordo è raggiunto, la proprietà del quadro passa all'acquirente. L'acquisto del diritto avviene per effetto diretto di tale consenso.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.