Art. 1376 · Contratto con effetti reali.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VSez. I

Art. 1376

1483 / 3261

Contratto con effetti reali.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1376