Art. 1379
Divieto di alienazione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1379
Divieto di alienazione.
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La norma stabilisce che l'accordo con cui ci si impegna a non vendere o cedere un bene vincola esclusivamente le parti che lo hanno firmato e non i terzi. Inoltre, tale accordo non è valido se non viene fissato entro convenienti limiti di tempo. Infine, per essere valido, il divieto deve rispondere a un apprezzabile interesse di almeno una delle parti contraenti.
La norma intende tutelare la libera circolazione dei beni, limitando l'efficacia dei patti che ne vietano la vendita solo ai contraenti diretti e a condizioni temporali e di interesse ben precise.
Si applica alle parti contrattuali che stipulano un accordo contenente il divieto di vendere o cedere un bene.
Due persone stipulano un contratto in cui l'acquirente si impegna verso il venditore a non rivendere il bene acquistato per un periodo limitato, per tutelare un interesse specifico di quest'ultimo. Se l'acquirente rivende comunque il bene a un terzo estraneo all'accordo, il patto produce effetti solo tra i due firmatari originari e non tocca l'acquisto del terzo.
Invalidità del divieto contrattuale qualora non rispetti i convenienti limiti di tempo o non risponda a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.