CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VSez. II

Art. 1384

Riduzione della penale.

In vigore dal 19 apr 1942
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
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