CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 1387

Fonti della rappresentanza.

In vigore dal 19 apr 1942
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1387

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