CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 1392

Forma della procura.

In vigore dal 19 apr 1942
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1392

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