CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 1392
Forma della procura.
In vigore dal 19 apr 1942
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1392