CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 1390
Vizi della volontà.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1390