CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VSez. II

Art. 1385

Caparra confirmatoria.

In vigore dal 19 apr 1942
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1385

In sintesi

Quando si conclude un contratto, una parte può consegnare all'altra una somma di denaro o altre cose fungibili a titolo di caparra confirmatoria. Se gli accordi vengono rispettati, questa somma deve essere restituita oppure scalata da quanto dovuto. Se chi ha versato la caparra non adempie ai suoi obblighi, la controparte può sciogliere il contratto e tenere la somma ricevuta. Se invece a non adempiere è chi ha incassato la caparra, l'altra parte può recedere ed esigere la restituzione del doppio dell'importo. In alternativa, la parte non inadempiente può scegliere di chiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire l'impegno assunto dalle parti al momento di concludere un contratto e a predeterminare le conseguenze economiche in caso di mancato adempimento.

A chi si applica

Si applica a tutti i soggetti che, stipulando un contratto, scambiano una somma di denaro o cose fungibili a titolo di caparra.

Esempio pratico

Un acquirente conclude l'acquisto di un bene e versa 1.000 euro come caparra confirmatoria al venditore. Se l'acquirente si rifiuta poi di pagare il resto e non rispetta il contratto, il venditore può recedere trattenendo i 1.000 euro. Se invece è il venditore a non voler più consegnare il bene, l'acquirente può recedere dal contratto e pretendere il pagamento di 2.000 euro.

Adempimenti e conseguenze

In caso di adempimento vi è l'obbligo di restituire o imputare la caparra alla prestazione; in caso di inadempimento, la conseguenza è la perdita della caparra versata o l'obbligo di versarne il doppio, salva la facoltà di richiedere esecuzione, risoluzione e risarcimento del danno.

Domande frequenti

Cosa succede alla caparra se il contratto viene regolarmente eseguito?In caso di esatto adempimento, la caparra deve essere restituita a chi l'ha versata oppure imputata alla prestazione che deve essere eseguita.
Cosa può fare chi ha versato la caparra se la controparte non rispetta il contratto?Può recedere dal contratto ed esigere dalla parte inadempiente la restituzione del doppio della caparra versata.
La parte fedele al contratto è obbligata a limitarsi a trattenere o chiedere il doppio della caparra?No, se preferisce può domandare giudizialmente l'esecuzione o la risoluzione del contratto, ottenendo il risarcimento del danno secondo le norme generali.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo