Art. 1385
Caparra confirmatoria.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1385
Caparra confirmatoria.
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Quando si conclude un contratto, una parte può consegnare all'altra una somma di denaro o altre cose fungibili a titolo di caparra confirmatoria. Se gli accordi vengono rispettati, questa somma deve essere restituita oppure scalata da quanto dovuto. Se chi ha versato la caparra non adempie ai suoi obblighi, la controparte può sciogliere il contratto e tenere la somma ricevuta. Se invece a non adempiere è chi ha incassato la caparra, l'altra parte può recedere ed esigere la restituzione del doppio dell'importo. In alternativa, la parte non inadempiente può scegliere di chiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali.
La norma serve a garantire l'impegno assunto dalle parti al momento di concludere un contratto e a predeterminare le conseguenze economiche in caso di mancato adempimento.
Si applica a tutti i soggetti che, stipulando un contratto, scambiano una somma di denaro o cose fungibili a titolo di caparra.
Un acquirente conclude l'acquisto di un bene e versa 1.000 euro come caparra confirmatoria al venditore. Se l'acquirente si rifiuta poi di pagare il resto e non rispetta il contratto, il venditore può recedere trattenendo i 1.000 euro. Se invece è il venditore a non voler più consegnare il bene, l'acquirente può recedere dal contratto e pretendere il pagamento di 2.000 euro.
In caso di adempimento vi è l'obbligo di restituire o imputare la caparra alla prestazione; in caso di inadempimento, la conseguenza è la perdita della caparra versata o l'obbligo di versarne il doppio, salva la facoltà di richiedere esecuzione, risoluzione e risarcimento del danno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.