Art. 1389
Capacità del rappresentante e del rappresentato.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1389
Capacità del rappresentante e del rappresentato.
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Quando una persona incarica un rappresentante di concludere un contratto, non è necessario che quest'ultimo abbia la piena capacità legale, ma è sufficiente che sia capace di intendere e di volere in relazione al tipo di accordo da stipulare. Al contrario, colui che conferisce la rappresentanza (il rappresentato) deve essere legalmente capace. Inoltre, l'accordo concluso dal rappresentante è valido solo a condizione che non si tratti di un contratto espressamente vietato al rappresentato.
La norma mira a garantire la validità degli atti compiuti tramite intermediario tutelando l'effettivo titolare degli interessi e il terzo contraente. Essa stabilisce i requisiti minimi di capacità richiesti a chi agisce (rappresentante) e a chi conferisce l'incarico (rappresentato).
Si applica a chi conferisce un potere di rappresentanza (il rappresentato) e a chi agisce in suo nome e per suo conto (il rappresentante).
Un genitore legalmente capace incarica il figlio minorenne, ma perfettamente capace di intendere e di volere, di acquistare un bene a suo nome. Il contratto stipulato dal figlio è valido purché l'acquisto non sia un atto vietato dalla legge al genitore.
Invalidità del contratto concluso dal rappresentante qualora manchi la capacità di intendere e di volere di quest'ultimo, manchi la capacità legale del rappresentato oppure il contratto sia vietato al rappresentato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.