CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 1389
1496 / 3261Capacità del rappresentante e del rappresentato.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1389