Art. 1389 · Capacità del rappresentante e del rappresentato.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 1389

1496 / 3261

Capacità del rappresentante e del rappresentato.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato. In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1389