CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 1393

Giustificazione dei poteri del rappresentante.

In vigore dal 19 apr 1942
Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1393

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo