CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 1398

Rappresentanza senza potere.

In vigore dal 19 apr 1942
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1398

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