CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 1399
Ratifica.
In vigore dal 19 apr 1942
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1399