Art. 1401
Riserva di nomina del contraente.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1401
Riserva di nomina del contraente.
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Questa disposizione permette a chi firma un contratto di riservarsi il diritto di indicare successivamente un'altra persona al proprio posto. La persona nominata in seguito diventerà l'effettivo titolare dei diritti e dei doveri previsti dall'accordo. La riserva di nomina deve essere concordata espressamente al momento della conclusione dell'intesa.
La norma consente a una parte contrattuale di stipulare un accordo per conto di un terzo che verrà individuato solo in un secondo momento, garantendo flessibilità nella gestione degli affari.
Si applica a chiunque stipuli un contratto e intenda riservarsi la possibilità di indicare successivamente il contraente definitivo.
Un acquirente conclude un accordo di compravendita immobiliare riservandosi la facoltà di nominare in seguito la persona che acquisterà l'immobile. Prima del passaggio definitivo, l'acquirente designa il proprio figlio come effettivo contraente. Il figlio subentra così direttamente nell'acquisto dei diritti di proprietà e nell'obbligo di pagare il prezzo pattuito.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.