CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VII

Art. 1401

Riserva di nomina del contraente.

In vigore dal 19 apr 1942
Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1401

In sintesi

Questa disposizione permette a chi firma un contratto di riservarsi il diritto di indicare successivamente un'altra persona al proprio posto. La persona nominata in seguito diventerà l'effettivo titolare dei diritti e dei doveri previsti dall'accordo. La riserva di nomina deve essere concordata espressamente al momento della conclusione dell'intesa.

Perché esiste questa norma

La norma consente a una parte contrattuale di stipulare un accordo per conto di un terzo che verrà individuato solo in un secondo momento, garantendo flessibilità nella gestione degli affari.

A chi si applica

Si applica a chiunque stipuli un contratto e intenda riservarsi la possibilità di indicare successivamente il contraente definitivo.

Esempio pratico

Un acquirente conclude un accordo di compravendita immobiliare riservandosi la facoltà di nominare in seguito la persona che acquisterà l'immobile. Prima del passaggio definitivo, l'acquirente designa il proprio figlio come effettivo contraente. Il figlio subentra così direttamente nell'acquisto dei diritti di proprietà e nell'obbligo di pagare il prezzo pattuito.

Domande frequenti

Quando deve essere prevista la facoltà di nominare un terzo?La facoltà di nomina deve essere espressamente riservata nel momento stesso in cui il contratto viene concluso.
Cosa accade alla persona nominata successivamente?La persona nominata subentra nel contratto, acquistando tutti i diritti e assumendo tutti gli obblighi che ne derivano.
La riserva di nomina è obbligatoria in tutti i contratti?No, è una facoltà facoltativa che una parte può scegliere di riservarsi al momento della conclusione dell'accordo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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