CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VII
Art. 1401
1508 / 3261Riserva di nomina del contraente.
In vigore dal 19 apr 1942
Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1401