Art. 1396
Modificazione ed estinzione della procura.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1396
Modificazione ed estinzione della procura.
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Chi modifica o revoca una procura ha l'obbligo di informare i terzi utilizzando mezzi idonei. Se non lo fa, non può far valere tali modifiche o la revoca contro i terzi, a meno che non riesca a provare che questi ne erano già a conoscenza al momento della conclusione del contratto. Allo stesso modo, qualsiasi altra causa che estingua il potere di rappresentanza non ha effetto nei confronti dei terzi che l'hanno ignorata senza propria colpa.
La norma mira a tutelare i terzi che contrattano in buona fede con un rappresentante, garantendo la sicurezza e la certezza delle relazioni giuridiche ed economiche.
Si applica a chi conferisce una procura (il rappresentato), al rappresentante incaricato e ai terzi che stipulano contratti con quest'ultimo.
Un'azienda revoca l'incarico di acquisto al proprio delegato, ma non ne dà notizia pubblica né avvisa i consueti fornitori. L'ex delegato conclude un contratto di fornitura con uno dei venditori, il quale non sapeva della revoca; l'azienda sarà vincolata al contratto a meno che non provi che il venditore sapeva dell'avvenuta revoca.
Obbligo di portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei le modificazioni e la revoca della procura; la conseguenza dell'omissione è l'inopponibilità delle stesse ai terzi, salvo prova della loro conoscenza effettiva.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.