CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 1396
1503 / 3261Modificazione ed estinzione della procura.
In vigore dal 19 apr 1942
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1396