Art. 1396 · Modificazione ed estinzione della procura.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 1396

1503 / 3261

Modificazione ed estinzione della procura.

In vigore dal 19 apr 1942
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1396