CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 1394
Conflitto d'interessi.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1394