CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 1397
Restituzione del documento della rappresentanza.
In vigore dal 19 apr 1942
Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1397