CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VII

Art. 1404

Effetti della dichiarazione di nomina.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1404

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