CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VIII
Art. 1408
Rapporti fra contraente ceduto e cedente.
In vigore dal 19 apr 1942
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1408