CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IX

Art. 1412

Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1412

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