CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo X
Art. 1414
Effetti della simulazione tra le parti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1414