CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo X
Art. 1416
Rapporti con i creditori.
In vigore dal 19 apr 1942
La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1416