CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XI
Art. 1421
Legittimazione all'azione di nullità.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1421