CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XI

Art. 1421

Legittimazione all'azione di nullità.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1421

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