CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XI

Art. 1422

Imprescrittibilità dell'azione di nullità.

In vigore dal 19 apr 1942
L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1422

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