CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XI
Art. 1422
Imprescrittibilità dell'azione di nullità.
In vigore dal 19 apr 1942
L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1422