CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XI
Art. 1424
Conversione del contratto nullo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1424