CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIISez. II

Art. 1428

Rilevanza dell'errore.

In vigore dal 19 apr 1942
L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1428

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