CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. II
Art. 1431
Errore riconoscibile.
In vigore dal 19 apr 1942
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1431