CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. II
Art. 1432
Mantenimento del contratto rettificato.
In vigore dal 19 apr 1942
La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1432