CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIISez. II

Art. 1432

Mantenimento del contratto rettificato.

In vigore dal 19 apr 1942
La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1432

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