CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. II
Art. 1435
Caratteri della violenza.
In vigore dal 19 apr 1942
La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sè o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.
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