CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIISez. II

Art. 1435

Caratteri della violenza.

In vigore dal 19 apr 1942
La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sè o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1435

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo