CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIISez. II

Art. 1440

Dolo incidente.

In vigore dal 19 apr 1942
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1440

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