CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. III
Art. 1444
Convalida.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1444