Art. 1447
Contratto concluso in stato di pericolo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1447
Contratto concluso in stato di pericolo.
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La disposizione consente di richiedere lo scioglimento di un contratto stipulato a condizioni non eque a causa di una situazione di grave emergenza. Chi ha assunto obbligazioni ingiuste per salvare sé stesso o un'altra persona da un danno grave e attuale alla persona può domandare la rescissione del vincolo, a patto che la controparte fosse a conoscenza di tale stato di pericolo. Se il contratto viene rescisso, l'autorità giudiziaria ha comunque la facoltà di riconoscere all'altra parte un compenso ritenuto equo per l'attività o la prestazione eventualmente fornita.
La norma mira a tutelare chi accetta condizioni contrattuali sproporzionate e ingiuste pur di sottrarre sé o altri a un grave pericolo per la persona, evitando che la controparte ne tragga un indebito profitto.
Si applica a chi assume impegni contrattuali iniqui spinto dalla necessità di salvarsi o salvare altri da un danno grave alla persona, nonché alla controparte contrattuale a conoscenza di tale situazione.
Una persona che sta rischiando di annegare accetta di pagare una somma spropositata a un barcaiolo consapevole dell'imminente pericolo affinché la porti in salvo. Una volta conclusa l'emergenza, la persona soccorsa può chiedere di rescindere il contratto per le condizioni inique subite. In sede di rescissione, il giudice potrà comunque stabilire un equo compenso per l'intervento di soccorso prestato dal barcaiolo.
La parte obbligata può proporre domanda giudiziale per ottenere la rescissione del contratto; il giudice può assegnare alla controparte un equo compenso per l'opera prestata.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.