CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIII

Art. 1447

Contratto concluso in stato di pericolo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1447

In sintesi

La disposizione consente di richiedere lo scioglimento di un contratto stipulato a condizioni non eque a causa di una situazione di grave emergenza. Chi ha assunto obbligazioni ingiuste per salvare sé stesso o un'altra persona da un danno grave e attuale alla persona può domandare la rescissione del vincolo, a patto che la controparte fosse a conoscenza di tale stato di pericolo. Se il contratto viene rescisso, l'autorità giudiziaria ha comunque la facoltà di riconoscere all'altra parte un compenso ritenuto equo per l'attività o la prestazione eventualmente fornita.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare chi accetta condizioni contrattuali sproporzionate e ingiuste pur di sottrarre sé o altri a un grave pericolo per la persona, evitando che la controparte ne tragga un indebito profitto.

A chi si applica

Si applica a chi assume impegni contrattuali iniqui spinto dalla necessità di salvarsi o salvare altri da un danno grave alla persona, nonché alla controparte contrattuale a conoscenza di tale situazione.

Esempio pratico

Una persona che sta rischiando di annegare accetta di pagare una somma spropositata a un barcaiolo consapevole dell'imminente pericolo affinché la porti in salvo. Una volta conclusa l'emergenza, la persona soccorsa può chiedere di rescindere il contratto per le condizioni inique subite. In sede di rescissione, il giudice potrà comunque stabilire un equo compenso per l'intervento di soccorso prestato dal barcaiolo.

Adempimenti e conseguenze

La parte obbligata può proporre domanda giudiziale per ottenere la rescissione del contratto; il giudice può assegnare alla controparte un equo compenso per l'opera prestata.

Domande frequenti

Chi può fare domanda per sciogliere il contratto?La richiesta di rescissione può essere formulata dalla parte che ha assunto le obbligazioni a condizioni inique per sottrarsi o sottrarre altri dal pericolo.
È necessario che la controparte fosse informata del pericolo?Sì, il testo prevede espressamente che la necessità di evitare il danno grave debba essere nota alla controparte contrattuale.
Chi ha eseguito una prestazione perde sempre ogni compenso in caso di rescissione?No, nel pronunciare la rescissione il giudice può decidere, valutate le circostanze, di assegnare un equo compenso per l'opera prestata.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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