CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIII
Art. 1447
1554 / 3261Contratto concluso in stato di pericolo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1447