CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIII

Art. 1452

Effetti della rescissione rispetto ai terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1452

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