CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIV›Sez. I
Art. 1453
Risolubilità del contratto per inadempimento.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1453