Art. 1454
Diffida ad adempiere.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1454
Diffida ad adempiere.
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Se una delle parti non rispetta i patti del contratto, l'altra parte può inviarle una richiesta scritta intimandole di adempiere entro un termine adeguato. Questa comunicazione deve avvertire espressamente che, se il termine scade senza l'adempimento, il contratto si considererà sciolto. Di regola, il tempo concesso non può essere inferiore a quindici giorni, a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente o che un termine più breve sia adeguato per la natura del contratto o secondo gli usi. Se il termine scade inutilmente, il contratto si scioglie automaticamente di diritto.
La norma consente alla parte contrattuale che subisce l'inadempimento di sciogliere il contratto in modo automatico, concedendo all'altra parte un ultimo termine per mettersi in regola.
Si applica alle parti di un contratto in cui una di esse risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti.
Un cliente ordina un lavoro e il fornitore non esegue la prestazione promessa. Il cliente invia allora una comunicazione scritta al fornitore dandogli 15 giorni di tempo per completare il lavoro, avvisandolo che altrimenti l'accordo sarà sciolto. Se entro i 15 giorni il fornitore non adempie, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto.
La parte che agisce deve intimare l'adempimento per iscritto assegnando un congruo termine non inferiore a quindici giorni (salvo eccezioni) e dichiarando l'effetto della risoluzione; come conseguenza del mancato adempimento entro il termine, il contratto è risolto di diritto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.