CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIV›Sez. I
Art. 1459
Risoluzione nel contratto plurilaterale.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti indicati dall' l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1459