CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIVSez. I

Art. 1461

Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti.

In vigore dal 19 apr 1942
Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.
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