CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIV›Sez. I
Art. 1462
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.
In vigore dal 19 apr 1942
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1462